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No alla restituzione del trattamento di invaliditā civile per il venire meno dei requisiti legali

30/11/2018

 

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28163 del 5 novembre 2018, ha stabilito che è illegittimo il recupero da parte dell’INPS delle somme della prestazione di invalidità civile a seguito della revoca del trattamento quando viene meno un requisito di legge per la sua concessione.


Il caso in esame riguardava una signora, invalida civile, alla quale l’INPS aveva chiesto la restituzione di circa 6.000 euro dell’assegno mensile di invalidità di cui era titolare, per indebita percezione del trattamento.


La Corte di Appello dichiarava la illegittimità del recupero operato dall’INPS, precisando che l’assistita che beneficiava, dal maggio 2005, dell'assegno ordinario di invalidità e, dal  luglio 2004, dell'assegno di invalidità civile, nel novembre 2005 aveva fatto presente all'INPS di godere dei due benefici e di optare per quello più favorevole (l'assegno ordinario di invalidità).


L’INPS aveva tuttavia continuato a erogare entrambi i trattamenti fino alla richiesta di restituzione, nel 2009, del trattamento di invalidità civile per il periodo maggio 2005-marzo 2009, alla quale l'assistita si era opposta.


Ad avviso dell’Istituto, considerata la natura assistenziale delle somme percepite indebitamente per l'incompatibilità con l’assegno ordinario di invalidità, trova applicazione l’art. 2033 cod.civ., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti di legge, come nel caso di specie, è da considerarsi indebita e soggetta a ripetizione, non essendovi alcuna norma speciale, di settore, che disciplini la ripetibilità dei ratei indebitamente percepiti, come avviene nella diversa ipotesi di insussistenza dei requisiti reddituali e sanitari.


La Cassazione, nel rigettare il ricorso dell’INPS, richiama la sentenza n. 19638/2015 per la quale la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge come nel caso esaminato).


Le disposizioni riguardo l’indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge vanno individuate in particolare nel decreto-legge n. 850 del 1976, art. 3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, che dispone la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

 

Si tratta, dunque, di norma speciale rispetto all'art. 2033 cod.civ., che limita la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

 

In conclusione, la Cassazione ritiene che nel caso in esame siano irripetibili le somme erogate anteriormente al provvedimento di revoca del 2009, come correttamente aveva stabilito la Corte di Appello.

 

Per una migliore comprensione di quanto trattato si ricorda che l’assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori con almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione (di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda), affetti da infermità fisica o mentale che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa. L’assegno di invalidità civile è invece una prestazione assistenziale, slegata dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo, che spetta a coloro che hanno determinati requisiti sanitari e reddituali.