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Computabilità nel periodo comporto, infortunio e malattia professionale

22/11/2018

 


 
Ai fini del superamento del periodo di comporto non sono computabili le giornate di assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale quando vi sia la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. .


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26498/2018, respingendo il ricorso di una lavoratrice per la cassazione della sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, a seguito della lunga assenza determinata dall’infortunio subito.

 

La Corte di Appello aveva infatti escluso che l'infortunio occorso alla dipendente avesse avuto origine in fattori di nocività presenti nell'ambiente di lavoro oppure in inadempienze del datore di lavoro agli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c. . Aveva inoltre sottolineato come la scala su cui si era verificato l'incidente fosse conforme alle prescrizioni di sicurezza in quanto dotata di dispositivi antiscivolo e di corrimano e fosse sgombra da ostacoli; ritenendo irrilevante la mancata previsione nel documento di valutazione dei rischi del pericolo di caduta dall'alto.

 

Ad avviso della lavoratrice ricorrente in Cassazione la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto computabili nel periodo di comporto anche le assenze dovute a infortunio sul lavoro o malattia professionale e le stesse accomunate, nella disciplina contrattuale, alle assenze per malattia comune ai fini del periodo di conservazione del posto di lavoro.

 

Di parere opposto la Suprema Corte per la quale le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ma è necessario che sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..

 

In sostanza non vi è computabilità quando tali eventi dannosi non solo siano collegati allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale di porre in essere le misure necessarie per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore.