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Permessi legge 104 e attivitą consentite durante l'assistenza

12/10/2018

 

 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23891/2018, precisa che i permessi di cui alla legge 104/1992 non possono essere intesi in modo restrittivo, come mera assistenza alla persona disabile presso la sua abitazione, ma possono ricomprendere anche lo svolgimento di una serie di commissioni che il disabile non sia in condizioni di compiere (ad esempio fare la spesa, e quant’altro sia necessario).

 

Tuttavia si ricorda nella sentenza che, secondo l'orientamento della stessa Cassazione, il comportamento del lavoratore che si avvalga del permesso non per l'assistenza al familiare, ma per altra attività o per suoi interessi personali, integra l'ipotesi di abuso di diritto, giacché tale condotta nei confronti del datore di lavoro è lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa, e integra nei confronti dell'Ente di previdenza un'indebita percezione dell'indennità.

 

Il caso sul quale si è pronunciata la Corte riguarda un lavoratore che durante le ore di permesso per assistere la madre e la sorella, ambedue disabili gravi, si era allontanato dall’abitazione per il disbrigo di incombenze di vario genere in favore delle stesse, nonché   per recarsi a fare la spesa presso il supermercato, tutte circostanze poi confermate.

 

In sostanza viene rigettato il ricorso del datore di lavoro e confermata la decisione della Corte di Appello che aveva escluso che il lavoratore avesse fruito delle ore di permesso per scopi personali in quanto, in base alle prove raccolte, le attività poste in essere dallo stesso erano collegate a specifici interessi dei familiari in tal modo assistiti.