UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Malattia o infortunio e altra attivitā lavorativa

01/08/2018

 

 

Si segnalano due sentenze di Cassazione riguardo la legittimità o meno del licenziamento del lavoratore che, assente per malattia o infortunio sul lavoro, si dedica ad altra attività.

 

Attività lavorativa svolta in malattia
Con la sentenza n. 17424 del 4 luglio 2018, la Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento di un lavoratore per avere svolto attività lavorativa in proprio (tinteggiatura di esterni) durante l'ultimo giorno di un periodo di assenza per malattia per gastroenterite.


Secondo la Corte di Cassazione il mero svolgimento di un'attività lavorativa durante la malattia non configura una violazione dei principi di buona fede e diligenza, poiché non sussiste per il lavoratore un divieto assoluto di prestare — durante tale assenza — attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, ovvero, compromettendo la guarigione del lavoratore, implichi inosservanza al dovere di fedeltà imposto al prestatore d'opera.

 

Pertanto non si configura giusta causa di licenziamento ove non sia stato provato che il lavoratore abbia agito fraudolentemente in danno del datore di lavoro.

 

 

Attività lavorativa svolta in infortunio
Con altra sentenza la n. 17514 del 4 luglio 2018 la Cassazione considera invece legittimo il licenziamento disciplinare, in quanto il lavoratore durante i lunghi periodi di assenza per un infortunio in itinere, aveva svolto altra attività di lavoro in un garage senza l'adozione delle prescrizioni imposte dal medico curante (collare cervicale) e per numerose ore consecutive.

 

Ad avviso della Suprema Corte il licenziamento è proporzionato alla grave condotta di mala fede e di slealtà tenuta dal lavoratore che aveva adottato - durante il periodo di assenza per malattia e per infortunio - un comportamento incompatibile con lo stato morboso tale da compromettere e ritardare (in considerazione delle circostanze soggettive ed oggettive in cui l'attività si era svolta) il recupero della forma fisica e delle energie necessarie.

 

In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.