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Licenziamento legittimo quando si abusa dei permessi legge 104

26/07/2018

 

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18293/2018, ha confermato il licenziamento disciplinare di una lavoratrice per aver abusato del diritto ai permessi di cui all’art. 33 della legge n.104/1992, e non aver risposto alle richieste della Società datrice di lavoro di conoscere le modalità con cui aveva fruito dei permessi.

 

In particolare la dipendente aveva fornito risposte evasive alle richieste della Società di sapere se si fosse allontanata dall'abitazione della propria madre, per assistere la quale aveva fruito di una giornata di permesso, per recarsi con la propria famiglia in una nota località turistica.

 

Non è la prima volta che la Cassazione si pronuncia sulla legittimità del licenziamento per abuso dei permessi legge 104, ritenendo la sanzione irrogata dal datore di lavoro proporzionata alla condotta “indicativa di un sostanziale e reiterato disinteresse del lavoratore al rispetto delle esigenze aziendali e dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto”.


Si ricorda che la Corte con sentenza n. 54712 del 23/12/2016, nel confermare la condanna per truffa di una lavoratrice che aveva utilizzato i permessi retribuiti, non per assistere la madre disabile ma per motivi del tutto personali (una vacanza!), ha offerto nel contempo una interpretazione “estensiva” della norma, affermando che l’assistenza al disabile non debba essere prestata per tutta la giornata, ma è sufficiente che venga attuata con modalità costanti e con quella flessibilità che tenga conto anche dei bisogni e delle  esigenze del lavoratore.


L’abuso dei permessi resta comunque punibile, con il rischio per il lavoratore di essere licenziato.