UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

È nullo il licenziamento per malattia quando non sia terminato il periodo di comporto

11/06/2018

 

 

È “nullo” e non “inefficace” il licenziamento del lavoratore a causa del protrarsi della malattia prima che risulti esaurito il periodo di comporto.


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12568 del 22 maggio 2018, rilevando un apparente contrasto giurisprudenziale tra inefficacia e nullità del licenziamento, hanno chiarito che le due sanzioni non sono in contrasto tra loro in quanto riguardano fattispecie diverse.


In particolare un indirizzo afferma la mera inefficacia del licenziamento irrogato in costanza di malattia, efficacia posticipata alla cessazione dello stato patologico, l'altro asserisce la nullità del licenziamento irrogato prima che risulti esaurito il periodo di comporto in violazione dell'art. 2110, comma 2, Cod.Civ..


Si precisa che il periodo di “comporto” è il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro spettante al lavoratore ammalato, durante il quale continua a percepire dal datore di lavoro la retribuzione o parte di essa e durante il quale non può essere licenziato. Detto periodo è disciplinato diversamente a seconda dei vari contratti di lavoro.


Il caso riguarda un lavoratore per il quale sia il Tribunale sia la Corte di Appello ritenevano che il licenziamento intimato, sebbene il periodo di comporto non fosse ancora esaurito a tale data, fosse da considerarsi meramente inefficace (quindi valido) fino all'ultimo giorno di malattia, anziché nullo ab origine per violazione dell'art. 2110, comma 2, cod. civ. come sostenuto dal ricorso del lavoratore in Cassazione.


Della questione sono state investite le Sezioni Unite ad avviso delle quali: “Ammettere come valido (sebbene momentaneamente inefficace) il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comporto significherebbe consentire un licenziamento che, all'atto della sua intimazione, è ancora sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e non è sussumibile in altra autonoma fattispecie legittimante”.

 

Deve, invece, darsi continuità – continuano le Sezioni Unite - alla giurisprudenza di Cassazione che considera nullo il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, ma prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto.

 

Il carattere imperativo dell’art. 2110, comma 2, cod. civ, non consente soluzioni diverse.


Infatti il diritto alla salute del lavoratore è sicuramente prioritario e non può essere adeguatamente protetto se non all'interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere il proprio posto di lavoro.

 

 


 

> " /> > ">