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Invaliditā permanente e legittimitā del licenziamento

03/05/2018

 

 

In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un giustificato motivo di licenziamento per impossibilità della prestazione lavorativa, a condizione che il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, in loro mancanza, anche a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, e vi sia consenso e interesse dello stesso lavoratore.

 

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8419 del 2018, precisando che l’assegnazione ad altra mansione debba tuttavia tenere conto degli interessi del datore di lavoro, in un’ottica di bilanciamento degli opposti interessi, e che non incida nel modificare le scelte organizzative con pregiudizio per gli altri lavoratori e alterazione inammissibile della qualità dell'organigramma aziendale

 

Nella fattispecie esaminata il dipendente era addetto a una stazione di rifornimento che, a causa della malattia contratta (linfoma di Hodgkin), aveva chiesto di essere assegnato alla gestione delle pompe self-service.

 

La Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore e ritiene legittimo il licenziamento deciso dall’azienda in quanto non era possibile adibire il dipendente ad altro ruolo presso l'area di servizio.