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Polo Unico per visite fiscali ed enti interessati

18/04/2018

 

 

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1399 del 29/3/2018 con il quale riassume la normativa in materia di visite fiscali, in particolare riguardo al Polo Unico che ha attribuito all’Istituto una nuova competenza sui controlli di malattia dei dipendenti pubblici, lasciando invariata la preesistente competenza sui controlli dei lavoratori privati.


La normativa in materia di Polo Unico riguarda:


tutte le amministrazioni dello Stato, scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, (anche a statuto speciale)  i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999 (art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001). Fa eccezione la Provincia autonoma di Trento e gli enti e amministrazioni di pertinenza;


il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica, i magistrati di tutte le magistrature, gli avvocati e procuratori dello Stato, i docenti e i ricercatori universitari, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;


i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.


Restano esclusi, salvo diverse indicazioni da parte dei Ministeri, le seguenti categorie: i dipendenti degli Organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali; la Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti a ordinamento provinciale che sono oggetto di specifiche norme locali. Sono stati esclusi anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale non si applica la normativa relativa alla certificazione telematica di malattia.


L’INPS precisa che le visite di controllo di malattia generica non riguardano in alcun modo altre fattispecie di assenza (malattia del figlio, interdizione anticipata per gravidanza, inidoneità temporanea a mansione), nonché gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Sono confermate per questi lavoratori le vigenti fasce orarie di reperibilità: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni non lavorativi e festivi.


Inoltre, il pubblico dipendente è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), ad avvisare solo la propria amministrazione, la quale lo comunicherà all’INPS.