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Retribuzioni e importi per maternità, malattia e congedi nel 2018

10/04/2018

 

 

Con la circolare n. 61 del 4/4/2018 l’INPS indica le retribuzioni di riferimento, nell’anno 2018, per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per determinate categorie di lavoratori. Riporta inoltre l’ammontare degli assegni di maternità concessi dai Comuni e quelli dello Stato concessi dall’INPS; gli importi per i lavoratori iscritti alla gestione separata (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera); nonché i limiti di reddito e gli importi per alcune prestazioni.


É stata determinata infatti la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017 in misura pari a +1,1% dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Riportiamo di seguito alcuni dei nuovi importi.

 

Limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale

 

Ai fini della indennizzabilità del congedo parentale chiesto nell’anno 2018, per gli anni successivi al sesto fino all’ottavo anno di vita del bambino, e per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i genitori, l’indennità al 30%  della retribuzione è erogabile solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2018 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.491,15 euro (6.596,46 euro per 2,5).  Dagli 8 ai 12 anni non vi è indennità.

 

Congedo straordinario retribuito per familiari di disabili gravi

 

Per i lavoratori dipendenti che chiedono di fruire del congedo straordinario retribuito di due anni per assistere un familiare disabile grave (art. 42, comma 5 e ss. del T.U. 151/01 “tutela della maternità e paternità”), l'importo complessivo massimo annuo, da ripartire fra l'indennità economica e il costo della copertura figurativa, previsto dalla legge, viene determinato in € 47.967,72.

 

Lavoratrici/lavoratori autonomi


Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici) vengono indicate le retribuzioni giornaliere su cui calcolare l’indennità di maternità, nonché l’indennità per congedo parentale e quella per l’interruzione della gravidanza.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 80/2015 ha esteso al padre lavoratore autonomo l’indennità prevista per le lavoratrici autonome per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
I padri lavoratori autonomi continuano a non poter fruire del congedo parentale come tutti gli altri lavoratori, dipendenti e non.

 

Visualizza la tabella indennità di maternità lavoratrici autonome (anno 2018).