Bonus bebč per l'anno 2018
Come noto, la legge di Bilancio 2018 ha rinnovato anche per quest’anno l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) da 80 euro al mese (960 euro annui) ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ma solo per il primo anno di vita del bambino o per il primo anno di ingresso a seguito dell’adozione, anziché fino ai tre anni come precedentemente previsto.
L’assegno è stato introdotto dalla legge n. 190/2014 e ne beneficiano le famiglie con un reddito ISEE sotto i 25.000 euro l’anno. L'importo è raddoppiato a 160 euro al mese (1.920 euro annui) quando il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
L’INPS, con la circolare n. 50 del 19/3/2018 riepiloga in premessa la normativa riferimento, precisando che il bonus 2018 trova la sua disciplina in due distinte leggi: la legge n. 205/2017 (Bilancio 2018), relativa agli eventi che si verificheranno nel corso di quest’anno, con assegno di durata massima annuale, e la legge n. 190/2014 riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede un assegno di durata triennale e, proprio per tale motivo, ancora in corso di applicazione.
Pertanto, ad eccezione del periodo di nascita/adozione previsto dalle due norme e della durata massima del bonus, ogni altro aspetto dell’assegno di natalità, riproposto anche per il 2018 dalla legge n. 205/2017, resta disciplinato dalla legge n. 190/2014 e dal D.P.C.M. 27 febbraio 2015.
Per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo, tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, la domanda è presentata, esclusivamente in via telematica, da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Qualora la domanda sia presentata oltre il termine di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della stessa.
L’assegno per quest’anno è erogato per un massimo di 12 mensilità. Mentre per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 spetta per un massimo di 36 mensilità.