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La permanenza notturna presso il pronto soccorso č ricovero

20/03/2018

 

 

Considerato che sono sempre più numerosi i casi di permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, che possono prolungarsi anche per due o più giorni, l’INPS con il messaggio n. 1074 del 9 marzo scorso, precisa che l’ospitalità notturna presso il pronto soccorso in ospedale è equiparata al ricovero ospedaliero.


L’Istituto evidenzia anche che in molte strutture ospedaliere per affrontare tali situazioni sono state istituite le c.d. Strutture Semplici di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB).


Ai fini della tutela previdenziale della malattia, ove prevista, l’INPS fornisce istruzioni sulla certificazione medica da produrre, ricordando che sono tenute le strutture di pronto soccorso all’inoltro in via telematica dei certificati di malattia/ricovero, secondo le seguenti due fattispecie:


 1. permanenza notturna del malato equiparabile, ai fini previdenziali, al ricovero. In tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, il certificato di ricovero;


 2. dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, da gestire per gli aspetti dell’indennità INPS come evento di malattia. Il certificato da produrre in questi casi sarà quindi quello di malattia.


Qualora nonostante l'ospitalità notturna presso il pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per consentire la corretta gestione dell'evento, il lavoratore dovrà fornire ulteriori elementi utili inviando alla Struttura territoriale INPS e al proprio datore di lavoro (nei casi di anticipazione della prestazione) apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.


Nel caso le strutture siano impossibilitate a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi. L’INPS ricorda che nel certificato cartaceo la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera “prognosi clinica”, ma la “prognosi riferita all’incapacità lavorativa” del malato e che dovrà essere espressa in tali termini.