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Cassazione: I permessi legge 104 nel part time non vanno riproporzionati

16/03/2018

 

La Corte di Cassazione, con una interessante sentenza la n. 4069 del 20 febbraio 2018, ha affermato che i tre giorni di permesso mensile di cui alla legge n. 104/1992, per assistere un familiare disabile grave non devono essere riproporzionati quando il dipendente abbia un contratto a tempo parziale, rientrando tale diritto tra quelli non “riproporzionabili”.


Il caso riguarda una lavoratrice dipendente di Poste Italiane alla quale, in considerazione del part-time verticale, la società aveva ridotto i giorni di permesso mensile da tre a due.

 

La Cassazione rigetta i ricorsi di INPS e di Poste Italiane, confermando le sentenze del Tribunale e della Corte d’appello che avevano riconosciuto il diritto della lavoratrice ad usufruire di tre giorni di permesso al mese e a percepire la relativa indennità a carico dell'INPS.

 

I Giudici della Suprema Corte richiamano il D.Lgs. n. 61/2000 (Testo unico sul part-time), che sancisce  il principio di non discriminazione, in base al quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, individuando alla lettera a) dell’art. 4 "i diritti "del lavoratore con orario part-time  ( medesima retribuzione oraria, astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, ecc.); mentre alla lettera b) esamina i “trattamenti” economici (per malattia, infortunio sul lavoro e maternità). Questi ultimi possono essere riproporzionati “in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa”.

 

Il legislatore, - continua la Corte -  in attuazione del principio di non discriminazione, ha inteso distinguere fra quegli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che sono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa, per i quali è stato ammesso il riproporzionamento, e istituti riconducibili ad un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si è inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa.

 

In assenza di una specifica disciplina riguardo i permessi in esame (non menzionati alla lettera a) né alla lettera b)), la Cassazione ricorda che questi sono espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi, ai familiari che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave.

 

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 213/2016, si tratta di uno strumento di politica socio assistenziale, basato sul riconoscimento della cura alle persone disabili in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.

 

Conclude pertanto la Cassazione che il diritto a fruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.