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"Premio alla nascita" a tutte le madri regolarmente presenti in Italia

20/02/2018

 

 

L’INPS, con il messaggio n. 661 del 13/2/2018, prende atto dell’ordinanza n. 6019 del 12 dicembre 2017 del Tribunale di Milano, fornendo le prime indicazioni per l’estensione del c.d. bonus mamma domani, di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore, alle madri straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza non concesso, in quanto non titolari di permesso di soggiorno per lungo periodo.


In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza l’Istituto informa di aver pubblicato sulla home page una nuova scheda informativa e una news, per pubblicizzare l’ampliamento dei beneficiari.


Dobbiamo ricordare che il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di alcune associazioni avverso l’INPS per avere limitato, attraverso le proprie circolari (nn. 39, 61e 78 del 2017), l’accesso a questa agevolazione “premio alla nascita” ad alcune categorie di straniere e precisamente alle sole titolari della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente di cui agli articoli 10 e 17 del Decreto legislativo 30 del 2007.


Nello specifico, - si legge nell’Ordinanza - la condotta dell’Istituto ha dato luogo a una evidente discriminazione a danno delle straniere con cittadinanza extraeuropea, e il Tribunale ha conseguentemente ordinato all’INPS di estendere il beneficio “a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’art. 1, comma 353, L. n. 232/2016”.


È bene ribadire, come sostenuto anche nell’Ordinanza, che la legge non prevede i requisiti richiesti dall’Istituto per le madri extracomunitarie e che per la sua concessione non sono previsti  limiti di reddito.


Con questo recente messaggio l’INPS rende noto di avere implementato la procedura di presentazione telematica della domanda, e che le richieste che sono state prima respinte saranno oggetto di riesame alla luce dell’Ordinanza n. 6019/2017.


Le madri interessate dovranno presentare le istanze di riesame, con l’apposito modello allegato al messaggio, alla Sede INPS competente, che valuterà la sussistenza dei requisiti sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia con riferimento agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.


Queste le dovute indicazioni dell’Istituto a seguito della citata Ordinanza. Il messaggio si conclude con un avvertimento: “I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione se, all’esito del giudizio di impugnazione del citato provvedimento giudiziale da parte dell’Istituto, emergerà un diverso orientamento giurisprudenziale.”.


Quindi il premio alla nascita potrà essere ora erogato, fermo restando che l’INPS potrebbe richiedere indietro quanto versato in caso di accoglimento del suo ricorso.