Cassazione: Neoplasia polmonare, attività lavorativa e abitudine al fumo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29767 del 12 dicembre 2017, ha riconosciuto il diritto alla rendita INAIL alla vedova di un lavoratore deceduto per neoplasia polmonare, contratta alle dipendenze di una azienda produttrice di macchine agricole, quale addetto ai forni, alle forge, alla saldatura dei metalli, dal 1963 la 1993, benché fosse fumatore.
È stato accolto il ricorso della signora avverso la sentenza della Corte di Appello che le aveva negato la rendita proprio in base al fatto che il marito era un tabagista, senza fornire – come precisa la Cassazione - adeguata motivazione sul perché, nonostante la prolungata esposizione ad agenti patogeni (come idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, amianto, silice libera cristallina) che presentano coefficienti di rischio cancerogeno, abbia negato esservi tossicità dell'ambiente lavorativo e sia pervenuta alla conclusione dell'efficacia causale esclusiva del fumo.
La Cassazione ribadisce che la malattia tumorale polmonare per esposizione a idrocarburi policiclici aromatici è malattia tabellata e pertanto, secondo l'orientamento della stessa Corte, dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia. L’onere di prova contraria è a carico dell’INAIL, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.