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INPS. Visite mediche di controllo ai lavoratori pubblici

06/11/2017



L’Inps, con il messaggio n. 4282 del 31 ottobre 2017, fornisce ulteriori disposizioni e chiarimenti riguardo il “Polo unico per le visite fiscali”, in particolare sull’attività medica in sede di visita ambulatoriale quando il lavoratore pubblico sia risultato assente a visita domiciliare.

Il medico deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale, nell’ambito delle attività del Polo unico, sia quando la visita domiciliare sia stata richiesta dal datore di lavoro pubblico sia se disposta d’ufficio dall’Istituto.

Nel messaggio si ricorda che, secondo la normativa vigente, non compete all’Istituto esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, ma al datore di lavoro pubblico.

Spetta, infatti, esclusivamente al datore di lavoro la valutazione delle giustificazioni quando queste richiedano competenze di tipo amministrativo, mentre potrà avvalersi del parere tecnico degli Uffici medico legali dell’Inps quando il motivo giustificativo addotto dal lavoratore abbia carattere sanitario.

Pertanto, in questo caso, quando il lavoratore pubblico si presenti a visita ambulatoriale, dopo assenza a visita domiciliare, l’Ufficio medico legale Inps dovrà comunque richiedere le motivazioni dell’assenza e, solo qualora esse siano di carattere sanitario, valutarne le giustificazioni con le stesse modalità adottate per le analoghe valutazioni per i dipendenti privati.

L’Istituto fornisce ulteriori indicazioni relativamente alla valutazione degli eventuali giustificativi prodotti dal lavoratore pubblico, nonché alle modalità di registrazione e comunicazione al lavoratore (con apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale”) e al datore di lavoro pubblico di tali valutazioni.



 

 

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