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Lavoratrici autonome dello spettacolo e maternitą

06/06/2017


Lavoratrici autonome dello spettacolo e flessibilità del congedo di maternità


Le lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (PALS - ex Enpals) possono fruire della flessibilità del congedo di maternità di cui all’art. 20 del T.U. maternità/paternità (D.lgs. 151/2001), in quanto si applicano le disposizioni generali di tale normativa, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

Lo chiarisce l’INPS con messaggio n. 2214 del 30 maggio 2017 ribadendo che l’assicurazione di maternità, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.).

Ricordiamo che la flessibilità del congedo di maternità consente alla lavoratrice, quando la gravidanza sia regolare e le condizioni di lavoro non siano rischiose, la possibilità di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto, allungando così a quattro mesi l’astensione dopo il parto, a condizione che le previste certificazioni sanitarie (redatte entro la fine del settimo mese) attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla sua salute e a quella del bambino.

Pertanto, le lavoratrici autonome dello spettacolo possono avvalersi di tale possibilità, fermo restando il rispetto delle condizioni previste, comprese quelle relative alle certificazioni mediche.

A tal fine l’Istituto richiama il messaggio n. 13279/2007 dove aveva sottolineato l’importanza dell’acquisizione della prescritta documentazione, precisando che: “sotto il profilo del trattamento economico, l’indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all’indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post partum delle giornate medesime, secondo quanto disposto dall’art. 22 del DPR n. 1026/1976”.