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Permessi L.104 e congedo straordinario per unioni civili e convivenze di fatto

09/03/2017


Nei casi di unioni civili e di convivenze di fatto, l’INPS (con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017) chiarisce i requisiti di accesso e le modalità di fruizione dei permessi Legge 104/1992 e del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001 per i lavoratori del settore privato.

In particolare si tiene conto della Legge n. 76/2016, in vigore al 5 giugno 2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto (sia tra persone dello stesso sesso sia di sesso diverso) e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 a seguito della quale viene incluso il convivente della persona disabile grave tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi lavorativi.

Da qui la necessità di coordinare le disposizioni vigenti sull’assistenza alle persone disabili con le novità introdotte.

L’Istituto, dato che la Legge n. 76/2016 equipara il componente dell’unione civile al coniuge, chiarisce che i tre giorni di permesso mensile retribuito Legge n. 104/92 e il congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 possono essere concessi anche in favore di un lavoratore dipendente, parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte. Ai fini della concessione del congedo retribuito biennale l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dalla legge.

Nella circolare si precisa che, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un’unione civile può usufruire dei permessi Legge 104/92 e del congedo straordinario solo quando presta assistenza all’altra parte e non anche a un parente della stessa, non essendovi rapporto di affinità.

Il convivente di fatto può usufruire invece solo dei tre giorni di permesso mensile della Legge n. 104/92, essendo compreso tra i soggetti legittimati per l’assistenza alla persona disabile grave, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, ma non del congedo retribuito biennale che spetta in caso di unione civile.

Fermo restando il principio del referente unico, ne consegue che il diritto a usufruire dei permessi Legge 104/92 per assistere il disabile può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado. Si può estendere tale beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Infine, l’INPS precisa che, in attesa che sia resa operante la procedura, le parti di unioni civili che intendono beneficiare dei 3 giorni di permesso legge 104/92 e/o dei periodi di congedo straordinario, e i conviventi di fatto per usufruire dei 3 giorni di permesso legge 104/92, possono presentare la domanda alla struttura Inps competente, in modalità cartacea, con gli appositi modelli.

Nella domanda il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016.