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Rendita Inail al 40% per il figlio superstite

01/12/2016



Il figlio superstite di genitore deceduto in un infortunio sul lavoro ha diritto alla quota di rendita ai superstiti  - pari al 40% - in caso di nuovo matrimonio dell’altro genitore e di adozione da parte del coniuge.
 

L’Inail, con la circolare n. 42 del 18 novembre 2016, afferma tale diritto prendendo avvio dalla nota sentenza n. 86/2009 della Corte Costituzionale che ha esteso al figlio naturale di una coppia non coniugata ma stabilmente convivente, in caso di infortunio mortale del genitore, il diritto alla rendita nella misura pari al 40% (come nel caso di figlio legittimo orfano di entrambi i genitori), e non solo al 20%.
 

Il figlio infatti non avrebbe beneficiato, anche se indirettamente, della quota spettante al genitore superstite fissata nella misura del 50%, prevista solo per il “coniuge” del deceduto e non anche per il “convivente”.
 

Per l’Inail questo principio enunciato dalla Consulta ricorre anche nel caso in cui il “coniuge” superstite contragga nuovo matrimonio, perdendo il diritto alla rendita del 50%, con la conseguenza che nemmeno il figlio superstite potrà usufruirne, sebbene indirettamente. Situazione sostanzialmente identica a quella del figlio naturale la cui disciplina è stata censurata dalla Corte Costituzionale.

Pertanto, precisa l’Inail, alla luce della sentenza n.86/2009 e del principio in essa affermato, l’art.85 (rendita ai superstiti) del T.U. n. 1124/1965 va interpretato prevedendo il riconoscimento del diritto alla rendita nella misura del 40%, nei confronti del figlio superstite quando l’altro genitore abbia contratto nuovo matrimonio.

Altro aspetto trattato nella circolare riguarda il mantenimento della rendita al figlio naturale nella misura del 40%, in caso di adozione da parte dell’attuale coniuge del genitore, in quanto lo status di figlio adottivo del minore è ininfluente a tal fine.

“In conclusione, se il soggetto, al momento della morte del genitore, ha diritto alla rendita stessa e il diritto non risulta estinto al momento del sopraggiungere del nuovo status di figlio adottivo, la prestazione deve essere mantenuta, nella stessa misura in godimento, finché sussistano i presupposti del diritto stesso.”.
 

Infine l’Inail avvisa che queste disposizioni si applicano alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.



 

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