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Congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere

24/11/2016




Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato (escluse quelle del settore domestico) vittime di violenza di genere, possono avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di tre mesi (novanta giorni di astensione effettiva dal lavoro) al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.

 

Il congedo, previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, spetta entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
 
 
Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento
con obbligo di prestare l’attività lavorativa ed essere inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
 

La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro almeno sette giorni prima dell’inizio del congedo, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo e a produrre idonea certificazione. La dipendente privata dovrà anche presentare domanda alla Sede INPS.
 

Alle lavoratrici del settore privato è corrisposta dall’INPS un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, mentre a quelle del settore pubblico il trattamento economico è a carico dell’Amministrazione di appartenenza secondo quanto previsto per i trattamenti di maternità.
 

Il congedo è coperto da contribuzione figurativa e può essere goduto su base giornaliera oppure oraria, nell’arco temporale dei tre anni, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali. In assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la modalità giornaliera o quella oraria.
 

Si ricorda il diritto per la lavoratrice dipendente di trasformare rapporto di lavoro da tempo pieno in a tempo parziale e viceversa.



LEGGI LA NEWS ITAL DEL 19/04/2016

 

 

 

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