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SINP e infortuni con almeno un giorno di prognosi

19/10/2016


A seguito dell'entrata in vigore del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), scatterà l’obbligo di comunicare, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Il SINP, istituito dal decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro), è diventato infatti operativo con la pubblicazione sulla G.U. n. 226 del 27/9/2016 del decreto interministeriale n. 183/2016 contenente le regole tecniche per la sua realizzazione e funzionamento. e per il trattamento dei dati. Il decreto è vigente al 12 ottobre 2016.

Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera r, del citato decreto n. 81/2008 il datore di lavoro sarà tenuto a segnalare in via telematica all’INAIL, e per suo tramite al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni con almeno un giorno di prognosi e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell’evento. Per questi ultimi l'invio della denuncia/comunicazione al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'INAIL ai sensi dell’art. 53 del DPR n. 1124/1965, assolve contemporaneamente sia all'obbligo previsto ai fini assicurativi sia a quello previsto a fini statistico/informativi.

L’omessa comunicazione dei dati relativi agli infortuni con assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’infortunio, comporta una sanzione da 548 a 1972,80 euro.

Restiamo in attesa degli opportuni chiarimenti e indicazioni operative riguardo l’attuazione di queste novità.

Si ricorda che il SINP ha la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi.

Le informazioni che derivano dai dati contenuti nel SINP riguarderanno, in particolare, il quadro produttivo e occupazionale, tenendo conto dei settori di attività, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali, il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali classificati per settore di attività. E ancora l’insieme degli interventi di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali e delle attività di vigilanza delle istituzioni preposte.