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Trasmissione domande per il S.I.A.: indicazioni Inps

11/10/2016



L’Istituto previdenziale, con una nota del 4 ottobre scorso (leggi la nota INPS), fornisce ulteriori indicazioni in merito alla trasmissione delle domande per il S.I.A – Sostegno all’Inclusione Attiva - comunicando che: “Ai fini dell’assegnazione del beneficio, qualunque sia la modalità d’invio utilizzata, farà fede in ogni caso la data di acquisizione della domanda presso il Comune, indipendentemente dal momento dell’effettiva trasmissione all’INPS. Nel caso di accoglimento – continua la nota INPS - il pagamento avrà pertanto decorrenza dal bimestre successivo alla data di presentazione della domanda.”.
 


Si ricorda che il decreto ministeriale (G. U. n. 166 del 18 luglio 2016) che ha disciplinato l’attivazione del S.I.A (leggi le notizie ITAL: “SIA: nuovo modulo di domanda”; “Misure di contrasto alla povertà”), fissandone le linee guida nonché i criteri e le procedure operative, prevede che la domanda sia presentata al proprio Comune di residenza.
 

I Comuni inoltreranno le domande all’Inps al quale spetta accertare i requisiti e l’esistenza di altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da pubbliche amministrazioni.