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Inps: pensione di reversibilitą al coniuge superstite

27/09/2016


A seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 174, pubblicata il 20 luglio 2016, che ha eliminato le riduzioni della pensione di reversibilità, nei casi in cui il coniuge scomparso avesse contratto matrimonio a un’età superiore ai settant’anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a venti anni, l’Inps - con la circolare n. 178 del 21 settembre 2016 - fornisce indicazioni riguardo la sua applicazione.

La Corte infatti ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111/2011, rilevando che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che è alla base del trattamento pensionistico in esame.

La norma in questione, precisa l’Inps, cessa di trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, quindi dal 21 luglio 2016.

Pertanto le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite nonché quelle nuove devono essere esaminate in base ai criteri dettati dall’articolo 22, comma 2, della legge 21 luglio 1965, e la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al coniuge superstite sarà pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato, senza alcuna riduzione.

Inoltre, le pensioni ai superstiti liquidate prima della sentenza sono ricostituite d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del coniuge. I ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In questo caso sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza.

Nella circolare l’Inps specifica anche che i ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei nuovi criteri, così come devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.

Le pensioni ai superstiti liquidate secondo la norma dichiarata illegittima che risultino eliminate saranno rideterminate a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.

Infine, l’Istituto precisa che le procedure di calcolo sono state aggiornate coerentemente con le indicazioni fornite nella circolare.




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