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Cassazione: permesso sindacale e infortunio in itinere

13/07/2016


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, afferma che la partecipazione di un lavoratore, anche se in qualità di sindacalista e in permesso sindacale retribuito, ad una riunione riguardante l’attività dell'impresa, non può certamente dirsi attinente ad interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli coperti dalla tutela Inail.

Pertanto l’incidente stradale subito dal lavoratore sul percorso di ritorno dalla sede della riunione al cantiere dove alloggiava è infortunio in itinere, avvenuto in occasione del lavoro, e le gravi lesioni riportate a seguito dell’evento sono indennizzabili ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n 38/2000.

La Cassazione accoglie il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva rigettato la domanda, sostenendo che nel caso di specie mancasse il requisito dell'occasione del lavoro, in quanto l’infortunio si era verificato a seguito della sua partecipazione ad una riunione relativa ad attività sindacale, da egli svolta “in modo episodico ed occasionale”.
Ad avviso della Suprema Corte, come accertato nel caso in esame, il requisito dell’“occasione di lavoro” sussiste.

Il dipendente, infatti, aveva partecipato alla riunione sindacale, anche per conto dell'azienda in qualità di addetto alla sicurezza, in quanto funzionale all’attività dell’impresa, fruendo di un permesso sindacale retribuito, con assoggettamento della erogazione ricevuta ai fini Inail quale elemento retributivo imponibile.

La Cassazione dopo una disamina della disciplina assicurativa Inail ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per i lavoratori che svolgono attività sindacale, precisa che vi è un ampliamento della tutela, sia ad opera della Corte Costituzionale sia del legislatore, a varie figure di prestatori di lavoro prima esclusi. Questo anche per quanto riguarda l’infortunio in itinere, fermi restando i limiti imposti dalla norma (es. rischio elettivo).