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Cassazione: niente ind. temporanea dipendenti statali

17/06/2016


I dipendenti statali in caso di infortunio sul lavoro non hanno diritto all’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’Inail in quanto, nel periodo in cui si astengono dal lavoro a causa dell’infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione da parte del datore di lavoro.

Lo afferma e lo ribadisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11737 dell’8 giugno 2016, accogliendo il ricorso dell’Inail avverso la sentenza della Corte di appello che aveva riconosciuto a una insegnante di scuola pubblica di educazione fisica l’indennità per inabilità temporanea a seguito di un infortunio sul lavoro. Peraltro la lavoratrice non sussisteva il diritto all'indennizzo del danno biologico per mancato raggiungimento della percentuale di soglia minima indennizzabile.

Dopo una ricognizione delle fonti normative di riferimento, la Cassazione sostiene che la norma prevede che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l’Inail può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, dalle quali è esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (art. 2 del D.M. 10.10.1985 del Ministero del lavoro).