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Sorveglianza sanitaria in caso di distacco del lavoratore

25/05/2016



In materia di salute e sicurezza il Ministero del lavoro, con interpello n. 8 del 12 maggio 2016, fornisce un parere a Utilitalia, in merito alla corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008; in particolare, nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge tale obbligo.

L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

In sintesi le indicazioni del Ministero: in caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).

Sulla base della normativa vigente, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.