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Parto prematuro. Le novitą nella Circolare Inps n. 69

12/05/2016


Nel caso di parto “molto prematuro”, quando il bambino nasce più di due mesi prima dell’inizio del congedo obbligatorio, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche se si superi il limite complessivo di cinque mesi.

L’Inps con la circolare n. 69 del 28 aprile 2016 fornisce istruzioni in ordine a questa modifica introdotta dal D.Lgs. n. 80/2015 al T.U. n. 151/01, indicando il criterio di calcolo del periodo di congedo, le modalità di presentazione delle domande e l’accredito della contribuzione figurativa anche per gli eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro.

Nulla cambia invece quando il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum.

La norma interessa le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla Gestione separata e si applica agli eventi coincidenti o successivi alla data del 25 giugno 2015 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015). Per i parti verificatisi prima del 25 giugno 2015 e il cui congedo post partum non si era ancora concluso a tale data, è possibile, a domanda dell’interessata, un ricalcolo dell’indennità tenendo conto anche dei giorni non conteggiati.

Ulteriori indicazioni operative riguardano il diritto della madre di chiedere la sospensione del congedo di maternità, in caso di ricovero del neonato, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del figlio. Il diritto è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità del suo stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa.

Si tratta di parti non solo “molto prematuri” ma anche di parti a termine in cui si renda necessario il ricovero del neonato, con un ampliamento della tutela.

In caso di adozione o affidamento di minore, l’Inps sostiene che la facoltà di sospensione del congedo è possibile solo per le lavoratrici dipendenti e non anche per le lavoratrice iscritte alla Gestione separata alle quali si applica l’art. 2 del DM 4 aprile 2002. Su questa posizione esprimiamo forti dubbi. Si ricorda infatti che il recente decreto interministeriale del 24/2/2016 (G.U. n. 79 del 5/4/2016), modificando il DM 4 aprile 2002, stabilisce che le lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps hanno diritto, in caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, all'indennità di maternità (5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore), secondo le modalità previste dall'art. 26 del T.U. n. 151/2001, per le altre lavoratrici.



Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione gratuitamente per consulenza e assistenza circa gli adempimenti verso l’Inps e per le ulteriori indicazioni contenute nella circolare