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Bonus nuclei familiari con almeno quattro figli minori

04/05/2016


L’Inps, con circolare n. 70 del 29/4/2016, ricorda che, nell’ambito degli interventi a sostegno delle famiglie e al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, la legge n. 190/2014 ha previsto per l’anno 2015, il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, in possesso di un Isee non superiore a 8.500 euro annui.

Il beneficio in questione, di importo pari a 500 euro, è riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori, come riportato nel D.P.C.M. del 24/12/2015 (G.U. n. 35 del 12.02.2016), emanato in attuazione della legge.

Precisa l’Istituto che per il riconoscimento del beneficio non è prevista un’apposita domanda dell’interessato, essendo sufficiente quella già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’annualità 2015.

Inoltre, è stata prorogata al 31 maggio 2016 la presentazione della DSU aggiornata con l’indicazione del quarto figlio minore nel nucleo che non sarà necessaria se, successivamente alla domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, è stata già presentata una DSU nell’anno 2015 o 2016 in cui siano presenti almeno quattro figli minori.

Il bonus quarto figlio minore viene corrisposto ai beneficiari dell’assegno per almeno tre figli minori, secondo le modalità di accredito di tale assegno e in corrispondenza del primo accredito utile che coincide con il pagamento della prima rata di luglio 2016.

Nella circolare si precisa che lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è escluso dalla base imponibile.