In base alla normativa fiscale vigente, ai fini dell’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia alle pensioni di beneficiari residenti all’estero per poter fruire di suddette detrazioni è necessario, in presenza dei requisiti prescritti, presentare annualmente un’apposita domanda all’INPS, anche in caso di invarianza del carico familiare rispetto a quello del periodo d’imposta precedente. Tutti i pensionati residenti all’estero, in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni per ottenere per il periodo d’imposta 2017 l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’art. 12 del TUIR, DPR 917/86), sono tenuti a presentare l’apposita domanda all’INPS tramite il servizio on line dedicato. Saranno applicate provvisoriamente, fino alla rata di giugno 2017 compreso, le detrazioni già registrate in archivio per il periodo d’imposta 2016. Per coloro che non presenteranno l’apposita domanda all’Istituto entro il 15 maggio 2017 sarà effettuato l’azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite a partire dalla rata di luglio 2017, con relativo recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilità da gennaio a giugno 2017. Nel caso in cui la richiesta del pensionato pervenga in data successiva al termine indicato, le detrazioni saranno attribuite nuovamente sulla prima rata utile.