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8 Gennaio 2015 Numero 18 Anno II

 

legge 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) Pubblicata in Gazzetta Ufficialen. 300 del 29/12/2014 (Suppl. Ordinario n. 99) – In vigore dal 1° gennaio 2015. La manovra ammonta complessivamente a 32 miliardi di euro. Il testo è composto da un unico arti-colo e 735 commi.


309.
Con riferimento all’esercizio finanziario2015 gli spe-cificistanziamenti iscritti nello stato di previsione del Mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali per il finanzi-mento degli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 35 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori som-me effettivamente affluiteal bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall’esercizio finanziario 2016, ai commi 4 e 5 dell’articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 72 per cento». A valere sul gettito dei con-tributi previdenziali obbligatori  incassati dall’anno 2014, l’aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge n.152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,207 per cento.

310. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni a) all’articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in al-meno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell’ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»; b) all’articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata  nell’ultimo  censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10. - (Attività diverse) -- 1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia  e all’e-stero, con esclusione di quelle ammesse al finanzi-mento di cui all’articolo 13: a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di ser-vizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle predette attività è approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanare entro il 30 giugno 2015; b) le attività e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafico certificativo e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministra-zioni e di organismi dell’Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale; c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno  del  processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di in-formazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all’erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  socia-li e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale. 2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite  convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015. 3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, incluse nelle attività di cui all’articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a con-tributo per l’erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all’articolo 13, per le quali è ammessa l’esigibilità del citato contributo per l’erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell’istituto di patronato, da parte dell’utenza o degli enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definitele modalità di partecipazione all’erogazione del servizio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l’erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni»; d) all’articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l’adozione di uno schema di bi-lancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all’estero»; e) all’articolo 16, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) l’istituto abbia realizza-to per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all’articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all’estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore all’1,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applica-zione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall’attività dell’anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c-ter) l’istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

311. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono abrogati; b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla mede-sima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

312. A seguito dell’entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, nell’ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell’eroga-zione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonchè di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d’istituto.